STUDIO ANSALDI S.R.L.

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CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA  (CN)  Tel. 0173.296.611

         

Spett.le Azienda

                                                                                             

                                                                                             

ALBA, lì  7 gennaio 2019

 

 

OGGETTO: Contratto di lavoro dell’apprendistato secondo l’Inps.

 

 

Spettabile Azienda,

l’Inps, con la circolare n. 108/2018, ha diramato importanti chiarimenti in ordine all’apprendistato, in particolare per quanto riguarda la disciplina contributiva.

 

Contratto di apprendistato

Lapprendistato è un contratto di lavoro caratterizzato da un contenuto formativo: il datore di lavoro, oltre a pagare la retribuzione all’apprendista per il lavoro svolto, è obbligato a garantire all’apprendista la formazione necessaria per acquisire competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui è stato assunto. L’apprendista ha, a sua volta, l’obbligo di seguire il percorso formativo che può essere svolto internamente o esternamente all’azienda.

Ci sono quattro tipi di apprendistato:

1.      Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (detto anche di 1° livello) - art.43;

2.      Apprendistato professionalizzante (detto anche di 2° livello) - art.44;

3.      Apprendistato di alta formazione e ricerca (detto anche di 3° livello) - art.45;

4.      Apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ordinaria o beneficiari di un trattamento di disoccupazione - art.47.

L’Istituto previdenziale, oltre a riepilogare il quadro normativo e contributivo della tipologia contrattuale in questione, ha modificato le proprie indicazioni relative all’apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, per i lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione: in particolare, ha chiarito che l’assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione deve ritenersi riferita a lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione e non anche ai soggetti che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento medesimo, abbiano soltanto il titolo alla prestazione ancorché non l’abbiano ancora percepita. Il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all’articolo 47, comma 4, D.Lgs. 81/2015, dovrà, pertanto, ritenersi validamente stipulato solo a seguito dell’accoglimento della domanda del lavoratore e a far data dalla decorrenza della prestazione riconosciuta al lavoratore, risultando altrimenti mancante uno dei requisiti costitutivi della fattispecie contrattuale.

In materia di imponibile contributivo, l’Inps ricorda come nei rapporti di apprendistato la retribuzione da assoggettare a contribuzione non va adeguata, ove inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera previsto dall’articolo 7, comma 1, D.L. 463/1983 (articolo 7, comma 5, D.L. 463/1983). Per le ore di formazione svolte all’esterno della sede aziendale e per le quali il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere alcuna retribuzione (articolo 43, comma 7 e articolo 45, comma 3, D.Lgs. 81/2015), non sussistono obblighi contributivi.

 

Tutela in favore dell'apprendista

A favore degli apprendisti sono previste le seguenti tutele assicurative obbligatorie:

·     Ivs (invalidità, vecchiaia e superstiti);

·     assegno per il nucleo familiare;

·     assicurazione contro le malattie;

·     maternità;

·     nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI);

·     assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Inail).

 

Misura della contribuzione

Per le assunzioni in apprendistato effettuate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 da aziende fino a 9 unità, la L. 183/2011, per i primi 3 anni del rapporto di apprendistato, ha stabilito che sia dovuta solo l’aliquota della NASpI, pari all’1,61% (1,31% + 0,30%), purché siano rispettate le condizioni fissate per il diritto alle agevolazioni contributive e quelle in materia di aiuti di Stato in relazione al regime de minimis.

L’articolo 1, commi 308-310, L. 232/2016, ha inoltre introdotto l’esonero in misura integrale dei contributi a carico del datore di lavoro per 3 anni dall’assunzione, fino a un importo massimo annuo di 3.250 euro, per le assunzioni, anche in rapporto di apprendistato, effettuate fra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018, di studenti che hanno svolto per il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro, ad esclusione del contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, oggi destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, pari allo 0,30% (si veda in merito la circolare n. 109/2017).

I benefici contributivi previsti per i rapporti di apprendistato sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato. Nel caso di regimi che prevedano la variazione dell’aliquota contributiva nel corso del rapporto di apprendistato, la misura da considerare è quella in atto nel periodo immediatamente precedente la prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato.

Il regime contributivo applicabile alle assunzioni con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca è quello previsto in via generale, con esclusione degli incentivi introdotti per l’assunzione di lavoratori che hanno svolto periodi di alternanza scuola-lavoro, riferiti, nell’ambito del contratto di apprendistato, alla sola tipologia dell’apprendistato professionalizzante.

Va anche ricordato che per l’apprendistato professionalizzante, in seguito all’estensione delle tutele in materia di ammortizzatori sociali, il carico contributivo aumenta a causa del relativo finanziamento.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Con i più cordiali saluti.

           

                                                                                              Studio Ansaldi srl

 

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